Lo Statuto

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ART. 1) DENOMINAZIONE

E’ costituita l’associazione “Camera civile di Pisa”.

ART. 2) SOCI

Alla “Camera Civile di Pisa” possono aderire, quali soci, gli avvocati che svolgono la loro attività professionale con continuità nel settore del diritto civile e che siano iscritti all’albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine degli avvocati di Pisa; possono altresì aderire quali soci gli avvocati che, pur essendo iscritti nell’albo professionale di altra città svolgono la loro attività con continuità nel settore del diritto civile significativamente nel circondario del Tribunale di Pisa.

I praticanti avvocati potranno fare parte della Camera Civile soltanto in qualità di soci aggregati senza diritto di voto.

L’adeguata competenza nell’ambito civile e la correttezza professionale sono ulteriori requisiti per l’ammissione e la permanenza nell’associazione.

Sono soci fondatori quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

Potranno essere nominati soci onorari quelli che si sono distinti nello svolgimento della professione di avvocato nel settore del diritto civile e/o nella vita forense e quelli che hanno contribuito in modo determinante alla vita dell’associazione.

Sono soci ordinari tutti gli altri soci.

I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri: i soci onorari sono tuttavia esentati dal versamento della quota associativa.

Art. 3) SCOPO E DURATA

L’associazione ha carattere apartitico e aconfessionale, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e ha lo scopo di:

A) promuovere in tutte le sedi l’adeguamento dell’Ordinamento Civile, sostanziale e processuale alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della giustizia civile, anche attraverso l’istituzione e l’organizzazione di centri di risoluzione delle controversie. Quali la costituzione di camere arbitrali e di Conciliazione;

B) mantenere alto il prestigio degli operatori, diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale sia nei rapporti con le parti che nella colleganza professionale;

C) concorrere alla migliore tutela degli interessi degli avvocati che operano nello specifico settore professionale, nonché degli utenti della giustizia;

D) promuovere iniziative utili per l’attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e corsi d’aggiornamento professionale;

E) tenere i contatti con il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Pisa, con le altre associazioni forensi, con le autorità giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri con proposte ed iniziative nell’interesse del migliore funzionamento della giustizia civile;

F) promuovere iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l’amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità.

ART. 4)  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

– l’assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente dell’associazione;

– il Collegio dei probiviri.

Tutti gli incarichi sociali saranno svolti a titolo gratuito.

ART. 5) ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea deve tenersi almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, presso la sede o altra sede purché nel circondario del Tribunale di Pisa.

Essa è convocata dal Presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

La convocazione avverrà mediante avviso da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza a mezzo mail. L’invito conterrà l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della convocazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in caso di sua assenza, da un socio designato dall’assemblea.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti salvo solo le deliberazioni inerenti le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione per le quali è necessaria la maggioranza di due terzi dei soci.

L’assemblea delinea il programma di massima delle attività della Camera Civile. Delibera su tutti gli argomenti che il Consiglio direttivo pone all’ordine del giorno. Approva i bilanci preventivi e consuntivi, elegge ogni triennio  a scrutinio segreto i membri del consiglio direttivo, del collegio dei  probiviri e nomina i soci onorari su proposta del Consiglio direttivo.

Non saranno ammessi a partecipare all’assemblea i soci che non risultino in regola con il pagamento della quota annuale.

Ciascun socio potrà rappresentare per delega scritta un altro socio soltanto. Le riunioni e le decisioni dell’assemblea saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal segretario su apposito libro.

Le deliberazioni obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le risultanze del libro delle assemblee fanno prova tra i soci e verso i terzi.

ART. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si compone di sette membri che devono essere soci dell’associazione e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario.

Esso è convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno tre giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di più della metà dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal presidente o da chi ne fa le veci. In caso di dimissioni o d’impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri con un massimo di tre, il consiglio direttivo procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione tra i soci.

Il Consiglio direttivo:

A) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione attuando il programma di massima delle attività deliberato dall’assemblea e promuovendo le iniziative sociali;

B) delibera sulla richiesta d’ammissione dei nuovi soci all’associazione attuando il programma di massima delle attività deliberato dall’assemblea e promuovendo le iniziative sociali;

C) stabilisce l’ammontare del contributo annuale a carico dei soci e il termine per il relativo pagamento;

D) redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre annualmente all’approvazione dell’assemblea;

E) forma eventuali regolamenti anche elettorali per il miglior funzionamento della camera civile;

F) istituisce eventuali commissioni di studio o organizzative, conferendo ad esse specifiche deleghe;

G) propone all’assemblea la nomina dei soci onorari.

Le riunioni e le decisioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal presidente e dal segretario su apposito libro.

ART. 7)  PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Egli vigila sull’osservanza dello spirito associativo.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovraintende all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, rappresenta la camera civile tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e in giudizio, sottoscrive gli atti dell’associazione; può delegare i poteri di rappresentanza e di gestione ad uno o più dei membri del consiglio direttivo, fissando le modalità d’esercizio della delega.

ART. 8) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti da scegliere tra i soci e dura in carica tre anni.

Gli eletti procedono alla nomina del Presidente del Collegio, i suoi componenti sono rieleggibili. Esso delibera in modo inappellabile su qualunque controversia tra i soci ovvero tra i soci e l’associazione, anche in ordine ad eventuali provvedimenti di diniego d’accoglimento della domanda d’iscrizione di nuovi soci o d’esclusione degli stessi assunta dal Consiglio Direttivo. La decisione dovrà intervenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta e motivata dell’interessato la carica di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.

ART. 9) PATRIMONIO

Il patrimonio della Camera Civile è costituito anzitutto dai contributi  non rivalutabili dei soci.

Tali contributi non sono trasmissibili né per atto inter vivos, né mortis causa, né sono rimborsabili in caso di cessazione della qualità di socio. Formano il patrimonio dell’associazione anche le eventuali donazioni ed eredità elargite per il conseguimento degli scopi statutari e ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta.

Eventuali avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e qualunque altra componente patrimoniale non potrà essere distribuita nè direttamente nè indirettamente durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da fonti normative.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, il patrimonio dell’ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità. Sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n. 662 e salvo differente destinazione imposta dalla legge, con divieto di distribuire ai soci – anche in modo indiretto – utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

ART. 10) ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio cesserà di far parte dell’associazione:

  1. con la presentazione delle dimissioni al Consiglio entro il 31 dicembre. Intendendosi altrimenti rinnovata l’adesione per l’anno successivo;
  2. con l’esclusione, per condotta ritenuta incompatibile con le finalità e gli scopi dell’associazione e per la perdita dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente statuto.

In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all’interessato l’addebito. Avverso detto provvedimento del Consiglio il socio potrà ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 (trenta) giorni. Il Collegio dei probiviri deciderà entro identico termine.

ART. 11) ADESIONI

L’associazione può su decisione del consiglio, aderire ad associazioni giuridiche nazionali ed internazionali.

ART. 12) RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto. Si rinvia alle norme del codice civile in materia di associazioni.

ART. 13) MODIFICHE ALLO STATUTO

Sulle modifiche al presente statuto, sullo scioglimento della camera, sulla liquidazione dei beni e la relativa nomina dei liquidatori, l’assemblea convocata secondo le disposizioni del presente statuto, delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti.

ART. 14) ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno

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