Trib. Pisa 20 settembre 2021 (sull’azione revocatoria ordinaria esercitata in sede fallimentare)

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N. R.G.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA

 

Il  Tribunale,  nella  persona  del  Giudice  onorario  dott.  Corinna Beconi ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 

nella  causa  civile  di  I  Grado  iscritta  al  n.  r.g.

promossa da:

 

 

Fallimento  _______________, attore,            con      avv.

 

contro

 

_______________, convenuta, con avv.

 

E contro

 

_______________, convenuta, con avv.

 

 

₪₪₪

 

 

La  causa  veniva  posta  in  decisione  sulle  conclusioni  precisate come da verbale di udienza del _______________:

 

conclusioni di parte attrice: “in via istruttoria: ordine di esibizione, ammissione prove orali e ammissione di ctu estimativa; in tesi: dichiarare la simulazione dell’atto di cessione di quote del _______________, ai rogiti Dott. _______________ Notaio in _______________, iscritto in data _______________presso il Registro delle Imprese, con il quale _______________cedeva alla Signora _______________la partecipazione totalitaria detenuta nella società _______________ al prezzo complessivo di € _______________ e per l’effetto, dichiararne la nullità e/o l’inefficacia […]; in

 

 

ipotesi: dichiarare l’inefficacia nei confronti della Curatela di Fallimento “_______________”, e quindi revocare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 66 L.F. ed agli artt. 2901 e ss. c.c., l’ atto di cessione di quote del _______________, ai rogiti Dott. _______________ Notaio in _______________, iscritto in data _______________presso il Registro delle Imprese, con il quale _______________cedeva alla Signora _______________la partecipazione totalitaria detenuta nella società _______________ al prezzo complessivo di € _______________ con ogni consequenziale provvedimento di legge o di ragione, anche con ordine al competente Registro delle Imprese di trascrizione e/o annotazione della sentenza; in ogni caso: 1. condannare, occorrendo la sig.ra _______________ la restituzione alla Curatela del Fallimento “_______________” della partecipazione detenuta in _______________; 2. Ordinare alla società a responsabilità limitata _______________ […] di procedere senza indugio all’annotazione sul libro soci e/o al competente Registro delle Imprese dell’avvenuta variazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

 

conclusioni di parte convenuta _______________: in via istruttoria per l’ammissione di capitoli a prova contraria; nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio esplicitate negli atti di causa; con vittoria di spese e onorari di lite

 

conclusioni di parte convenuta _______________: “accertare il difetto di legittimazione passiva di _______________ in relazione alle domande tutte dispiegate da parte attrice e, per l’effetto, rigettare integralmente le domande tutte dispiegate da parte attrice; condannare il Fallimento _______________al pagamento delle spese e degli onorari di lite”.

 

 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

 

Con atto di citazione notificato il _______________, il curatore del fallimento “_______________” (sentenza _______________) conveniva in giudizio _______________ e _______________sulle antescritte conclusioni ed allegava: che con atto di cessione di quote del _______________, iscritto al RI il _______________, _______________

 

 

aveva ceduto a _______________la partecipazione totalitaria detenuta nella _______________al prezzo di € _______________; che il pagamento non risulta avvenuto nell’atto notarile; che alla richiesta del curatore, _______________ esibiva le quietanze solo in copia; che il valore attribuito alle quote era irrisorio perché dai bilanci depositati _______________risultava avere un patrimonio netto di € _______________ al _______________; che _______________aveva tra i beni di proprietà anche 5 unità immobiliari iscritte a bilancio al valore di € _______________; che l’atto appariva frutto di accordo simulato teso a evitare le conseguenze sul patrimonio del fallimento di _______________, infatti fino al _______________ era amministratore unico, oltre che socio, di _______________ _______________, già amministratore anche di _______________ poi amministrata dal padre della convenuta, _______________; che comunque l’atto di cessione di quote era atto revocabile ai sensi dell’art. 66 lf; che alla data del _______________   _______________ aveva un deficit patrimoniale di € _______________e già dal _______________ aveva smesso di pagare le rate del leasing immobiliare, inoltre aveva maturato debiti per gli anni di imposta anteriori al _______________ superiori a € _______________; che quindi erano provati sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo e la consapevolezza del terzo quanto al pregiudizio.

 

Si costituiva _______________ed eccepiva: che non esistevano rapporti di comunanza e/o parentela con i soci della _______________, i fratelli _______________; che non era provata l’esistenza del pregiudizio né la consapevolezza; che il prezzo pagato per le quote era congruo ove preso in esame oltre che il patrimonio anche il passivo della società.

 

Si costituiva _______________ed eccepiva: il difetto di legittimazione passiva; l’estraneità alla compravendita della partecipazione rappresentativa del proprio capitale sociale.

 

La causa è stata istruita con documenti.

 

La curatela del fallimento (Tribunale di Pisa sentenza _______________) di _______________chiede che, accertata la simulazione, venga dichiarata la nullità o in subordine l’inefficacia dell’atto di cessione (_______________ registrato il _______________) delle quote sociali della _______________detenute dalla fallita e cedute ad _______________al prezzo nominale di € _______________.

 

Le azioni di simulazione e quella revocatoria possono essere proposte in un medesimo giudizio anche in via, come in questo caso, subordinata, con la conseguenza che deve valutarsi prima la possibilità di accogliere la domanda posta in via principale.

I terzi attualmente o potenzialmente pregiudicati (artt. 1415, comma 2 e 1416, comma 2, cc) dalla simulazione sono legittimati ad agire con l’azione di simulazione.

Nel caso per cui è processo agisce la curatela del fallimento della società _______________, cedente quote sociali di sua proprietà; non vi è dubbio che il curatore in rappresentanza della massa dei creditori è legittimato ad agire per far dichiarare la simulazione dell’atto impugnato, oltre che per ottenerne la revoca, sul presupposto che l’atto che si afferma simulato abbia pregiudicato i loro diritti.

Integra tale condizione la diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore che renda più incerto, difficile o comunque oneroso il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Per l’accertamento della simulazione dedotta occorre poi provare che l’atto negoziale sia stato soltanto apparente (Cass. 13345/2015).

L’atto di cessione di quote del _______________è redatto nella forma di scrittura privata con firme autenticate, vi si dichiara che _______________ è l’unico socio di _______________e cede l’intera e totalitaria partecipazione sociale, che il prezzo (€ _______________)

 

 

pari al valore nominale delle quote cedute è stato corrisposto prima dell’atto.

_______________, ultimo bilancio d’esercizio del _______________depositato il _______________ (cfr. visura camerale doc.7 attore), veniva messa in liquidazione nel marzo _______________per volontà dei soci e dopo due anni veniva dichiarato il fallimento.

Nel dettaglio della bozza di stato passivo versata in atti è agevole verificare l’anteriorità (dal ______ e seguenti) dei crediti insinuati rispetto all’atto di cessione delle quote (_____).

Con la cessione delle quote della _______________, proprietaria di vari beni immobili (valore iscritto nel bilancio ________ alla voce immobilizzazioni materiali per oltre € _______________, valore patrimonio netto € _______________, cfr. doc. 4 attore), Cassiopea è rimasta proprietaria di una serie di beni mobili valutati nell’inventario redatto dall’IVG il _______________ in complessivi € _______________; questo a fronte di oltre € _______________ insinuati al passivo dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi e accessori, quindi ha oggettivamente ridotto l’entità dei beni posti a garanzia della sua responsabilità patrimoniale.

È accertata, quindi, la conoscenza da parte degli amministratori e dei soci dello stato di dissesto finanziario e può ritenersi provata la conseguente consapevolezza del pregiudizio alle ragioni dei creditori posto in essere in data successiva alla formazione dei crediti con l’atto di cui si chiede l’accertamento della simulazione o la revoca.

Verificata l’anteriorità del credito, è irrilevante valutare l’onerosità dell’atto di disposizione posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito (ex multis Cass.14081/2018).

Va rilevato, peraltro, che nell’atto di cessione delle quote non viene specificato alcun criterio per la determinazione del prezzo ma questo viene indicato pari al mero valore nominale delle stesse; è vero che nelle compravendite di partecipazioni di società non quotate in borsa non esiste in termini assoluti un

 

 

“giusto” prezzo della partecipazione sociale che esprima esattamente il suo valore o un criterio assoluto per determinarlo, ma è altrettanto vero che ci si debba riferire, quanto meno come criterio di base, al valore del patrimonio netto di una società, nel nostro caso € _______________ al _______________ (doc.5 attore) non variato nel bilancio al _______________ (cfr. doc.4 attore), oltre ad osservare che _______________era stata ricapitalizzata per € _______________, esponeva altre riserve per € _______________e che la variazione di € _______________ dei debiti nell’esercizio _______________ è derivata dall’acquisto di un bene immobile per € _______________, come esposto sotto la  voce immobilizzazioni materiali (cfr. nota integrativa bilancio _______________); posto quanto sopra, pur non essendo stata disposta in causa ctu per la determinazione del valore delle quote, può ritenersi che il prezzo indicato al mero valore nominale non sia congruo.

Inoltre, non c’è prova in atti del pagamento della cessione delle quote, non valendo a questo scopo nei confronti della curatela le copie delle quietanze (asseritamente) rilasciate dal fallito ancora in bonis, ma essendo necessaria la prova documentale da darsi con strumenti finanziari tracciabili. Le quietanze prodotte, invece, riportano l’indicazione delle somme che si affermano versate in contanti di € _______________per ciascuna rata, in violazione dell’art.49 dlgs 231/2007 di attuazione della direttiva 2006/70/CE nel testo vigente ex art.12 d.l. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 276 che vietava il trasferimento di denaro contante … effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 1.000.

La consapevolezza nel terzo del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori con l’atto dispositivo – richiesta dall’art. 2901, comma 1 n. 2, cc -, stante la probabile non onerosità dell’atto o comunque, quantomeno, la ridotta onerosità, va valutata con minor rigore. Emergono dalle visure storiche in atti rapporti tra gli amministratori delle due società, _______________e _______________: _______________, socio di _______________, era amministratore di _______________dal _______________al maggio _______________e di _______________ da aprile _______________al giugno _______________, data in cui viene mesa in liquidazione; mentre  nell’amministrazione di _______________nel giugno _______ subentra _______________, padre della convenuta (fatto non contestato); inoltre il passaggio dei diritti amministrativi alla convenuta cessionaria delle quote di _______________ pare avvenuto in data anteriore alla cessione: dal verbale di assemblea del _______________ di approvazione del bilancio di esercizio al _______________della _______________ (doc.5 attore) risulta l’approvazione del bilancio da parte dei soci  _______________, socia per l’80%, e _______________, socia per il 20%; dopo l’atto di cessione di quote del _______________ veniva iscritta come socio unico il _______________ e nel corso del _______________veniva depositato (_______________) il bilancio di esercizio _______________, depositata (_______________) comunicazione di atto di trasferimento quote e comunicazione dell’elenco soci, depositati (_______________) i bilanci di esercizio _______________e _______________; questa attività di sistemazione e aggiornamento dei depositi al RRII è avvenuta dopo il cambio di amministratore e in seguito alla modifica della compagine sociale ed è certamente stata funzionale a rendere indipendente la vita e il patrimonio di _______________ dalle sorti di _______________. Non può negarsi la consapevolezza del terzo cessionario del pregiudizio che l’atto di cessione recava ai creditori di _______________.

Conclusivamente può essere accolta la domanda di revoca dell’atto qui contestato, mentre non è stata raggiunta la prova quanto alla simulazione, cioè dell’apparenza dell’atto.

Nei confronti di _______________, terza rispetto al negozio di cui è dichiarata l’inefficacia, la citazione vale come denuncia della lite e sarà onere del legale rappresentante di _______________fare le necessarie comunicazioni al competente Registro delle Imprese: la natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda di revocazione (SS.UU. 30416/2018) fa sì che la sentenza produca effetti soltanto dal passaggio in giudicato ex nunc, salvi gli effetti della trascrizione della domanda.

Le  spese  processuali,  esclusa  la  fase  istruttoria  non  tenuta, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando:

  • dichiara l’inefficacia nei confronti della curatela del fallimento di _______________ dell’atto di cessione di quote di _______________ tra _______________ e _______________del _______________;
  • condanna _______________al pagamento delle spese legali a favore della curatela del fallimento di _______________che liquida in € _______________ per compensi, € _______________ per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap se dovuti come per legge;
  • compensa le spese tra la parte attrice e la convenuta _______________
  • Pisa,20 settembre 2021

IL GIUDICE

dott. Corinna Beconi

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