Trib. Pisa 9 novembre 2021 (Pres. De Durante; Rel. Palmaccio) “Sulla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nella gestione societaria. Riflessi sulla legittimazione ad agire”

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(Ai sensi dell’art. 2298 c.c., l’amministratore di s.n.c. che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura.

 

Ai fini della delimitazione dei poteri attribuiti agli amministratori e della distinzione nel rapporto sociale tra attività di ordinaria e di straordinaria amministrazione, criterio discretivo fondamentale è dunque quello incentrato sull’inerenza dell’atto all’oggetto sociale. In via generale, mentre rientrano nella sfera di competenza di ciascun amministratore tutti gli atti che attengono alla gestione normale dell’impresa associata, eccedono i poteri del singolo amministratore quelli che risultino esteriormente riconoscibili come non rivolti a realizzare gli scopi economici della società, perché rispetto ad essi esorbitanti.

 

L’introduzione di una lite contro il co-socio e amministratore della s.n.c. per ottenerne la condanna alla corresponsione di somme asseritamente prelevate in maniera indebita nel corso di un non breve periodo di svolgimento del rapporto (e, preliminarmente, per conseguire nei suoi confronti la misura del sequestro conservativo) costituisce atto eccezionale ed avulso rispetto alla comune sequenza di atti in cui si traduce l’esercizio dell’impresa sociale).

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

SEZIONE CIVILE

 

 

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

  • Dott.ssa Alessia De Durante, Presidente
  • Dott. Luca Pruneti, Giudice
  • Dott. Stefano Palmaccio, Giudice relatore

 

a scioglimento della riserva che precede, ha emesso la seguente

 

ORDINANZA

 

nel procedimento iscritto al n. r.g. ____/2021, avente ad oggetto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza in data 7.6.2021 di rigetto della domanda di sequestro conservativo, proposto da:

 

_________________, in proprio e quale legale rappresentante di ___________ S.N.C. DI _________________ & C., rappresentate e difese dall’avv. ___________;

PARTE RECLAMANTE

contro

_____________, rappresentato e difeso dagli avv.ti __________________;

PARTE RESISTENTE

***

__________________, in proprio e quale legale rappresentante della soc. __________________s.n.c. di __________________& C., ha proposto reclamo contro l’ordinanza del 7.6.2021 con cui il Tribunale, in persona del designato giudice monocratico, ha rigettato il ricorso dalla medesima presentato al fine di ottenere l’autorizzazione al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti di __________________, altro socio e amministratore della soc. __________________ (nonché coniuge della __________________), fino a concorrenza della somma di € 400.000,00, sulla premessa della distrazione di somme da parte di quest’ultimo dalle casse sociali.

La domanda di sequestro conservativo era rigettata dal Tribunale perché __________________, alla luce della previsione nell’atto costitutivo di un modello di amministrazione congiuntiva per l’attività di straordinaria amministrazione, era sprovvista di legittimazione ad agire, da sola, in nome e per conto della società. La __________________era altresì ritenuta carente di legittimazione attiva anche in proprio, dal momento che la proponenda domanda di merito, volta a ottenere la tutela del patrimonio sociale a fronte dell’allegato indebito prelievo dalle casse sociali della complessiva somma di € 364.656,00 da parte dell’altro socio e amministratore __________________, a prescindere dalla qualificazione in termini di azione di responsabilità ovvero di ripetizione di indebito, in ogni caso sarebbe stata di esclusiva pertinenza (non del socio ma) della società.

La parte reclamante ha premesso di aver chiesto l’adozione della cautela nella sua duplice veste di amministratrice della __________________s.n.c. e di socia, al fine di ottenere la tutela dei diritti della società (e, in via riflessa, anche propri) contro l’altro socio __________________per i prelievi di denaro da quest’ultimo effettuati in violazione del disposto di cui all’art. 2262 c.c. Ha lamentato l’ingiustizia del provvedimento reclamato in particolare per i seguenti motivi:

-il ricorso per l’autorizzazione della misura del sequestro conservativo, quale iniziativa finalizzata alla reintegra del patrimonio sociale e inerente alla gestione della società, costituirebbe atto di ordinaria amministrazione, con conseguente legittimazione dell’amministratrice ad agire anche disgiuntamente nell’interesse della società;

-la domanda cautelare sarebbe stata introdotta contro il __________________nella sua qualità non di amministratore ma di socio della s.n.c., in via prodromica alla promozione di un’azione non di responsabilità per “mala gestio” ma di ripetizione degli utili indebitamente prelevati;

-la __________________sarebbe pertanto legittimata ad agire sia per conto della s.n.c., in rappresentanza disgiunta della società, sia in proprio, in considerazione del suo interesse a veder reintegrato il patrimonio sociale affinché con il medesimo siano affrontate le obbligazioni sociali e possa infine procedersi alla distribuzione degli utili.

Ha riaffermato la sussistenza dei presupposti necessari per la concessione della cautela, concludendo per l’accoglimento della domanda di sequestro conservativo come articolata nel ricorso introduttivo.

__________________si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del reclamo poiché infondato o comunque inammissibile. Ha lamentato la carenza dei requisiti costitutivi della domanda cautelare. In particolare, l’inesistenza del “fumus boni iuris” della domanda di merito discenderebbe: dal difetto di legittimazione della ________, sia in proprio sia quale amministratrice della __________________s.n.c.; dalla prescrizione del diritto della società alla restituzione delle somme anteriori al quinquennio; dall’impossibilità giuridica di sottoporre a nuovo sequestro l’importo di € 160.000,00 giacente sui c/c, intestati al __________________, accesi presso la Banca __________________, poiché già oggetto di sequestro preventivo emesso in data __________________2019 dal GIP del Tribunale di Pisa; dall’erronea qualificazione dei prelievi come “acconto utili”; dall’assoluta mancanza di contestazioni da parte della __________________prima dell’inizio della crisi coniugale nel 2019; in ogni caso, dalla mancanza di riscontro dei “prelievi” ex adverso dedotti, non essendo stata versata agli atti documentazione contabile di sorta. In punto di “periculum”, ha rappresentato che, sebbene il contenzioso tra le parti avesse avuto inizio nel novembre 2019, il __________________da allora non avrebbe compiuto alcun atto volto incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale.

Il reclamo non è meritevole di accoglimento.

Ai sensi dell’art. 2298 c.c., l’amministratore di s.n.c. che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura.

Come chiarito da una consolidata giurisprudenza di legittimità, “la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci (art. 320, 374 e 394 c.c.) non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società, i quali vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell'”oggetto sociale” – qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica -, pur se eccedano i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi rientranti nella competenza dell’amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società ed eccedenti i suoi poteri, invece, quelli di disposizione o di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell’ente e, perciò esorbitanti (e contrastanti con) l’oggetto sociale” (Cassazione civile sez. I, 12/03/1994, n.2430; in senso simile, Cassazione civile sez. I, 05/05/2004, n.8538, la quale precisa che, con riferimento ai poteri rimessi agli amministratori di società, la distinzione tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione va individuata “con riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica”).

Ai fini della delimitazione dei poteri attribuiti agli amministratori e della distinzione nel rapporto sociale tra attività di ordinaria e di straordinaria amministrazione, criterio discretivo fondamentale è dunque quello incentrato sull’inerenza dell’atto all’oggetto sociale. In via generale, mentre rientrano nella sfera di competenza di ciascun amministratore tutti gli atti che attengono alla gestione normale dell’impresa associata, eccedono i poteri del singolo amministratore quelli che risultino esteriormente riconoscibili come non rivolti a realizzare gli scopi economici della società, perché rispetto ad essi esorbitanti.

Nella vicenda in esame, non appare dirimente stabilire se la futura domanda di merito proponibile dalla s.n.c. avrà natura risarcitoria, previo accertamento della responsabilità dell’amministratore per la cattiva gestione della società, ovvero restitutoria, siccome finalizzata alla ripetizione degli utili asseritamente prelevati in eccesso da parte del socio.

Invero, in entrambe le ipotesi viene in rilievo un atto – la promozione di un giudizio volto a lamentare la distrazione di significative somme di denaro da parte del socio dalle casse della società – come tale esorbitante rispetto all’attuazione del programma sociale.

Premesso che l’oggetto sociale della __________________s.n.c. consiste nella gestione di locali da __________________e nel commercio di prodotti correlati a tale attività, possono rientrare tra gli atti finalizzati all’attuazione del programma sociale, ad esempio, gli acquisti, gli atti di investimento, quelli di finanziamento e più in generale tutti gli atti che si pongano in relazione con la gestione normale dell’impresa. Anche a voler prescindere dalla consistente entità degli ammanchi di cui si discute, a parere del Collegio l’introduzione di una lite contro il co-socio e amministratore della s.n.c. per ottenerne la condanna alla corresponsione di somme asseritamente prelevate in maniera indebita nel corso di un non breve periodo di svolgimento del rapporto (e, preliminarmente, per conseguire nei suoi confronti la misura del sequestro conservativo) costituisce atto eccezionale ed avulso rispetto alla comune sequenza di atti in cui si traduce l’esercizio dell’impresa sociale.

In altri termini, l’atto preconizzato esula dal perseguimento del programma societario alla stregua di un criterio di fisiologica normalità e presuppone piuttosto il verificarsi di una vicenda patologica del rapporto sociale, oltretutto plausibilmente non scevra di conseguenze, tenuto conto della gravità della situazione prospettata e della natura di negozio “intuitu personae” del contratto di società di persone (fondato dunque sulla reciproca fiducia dei soci), anche sulla stessa struttura ed organizzazione sociale.

L’ordinanza reclamata deve dunque essere confermata, risultando la __________________, da sola, priva della legittimazione necessaria a esprimere la volontà della società amministrata, venendo in rilievo un atto di straordinaria amministrazione per il quale l’atto costitutivo prevede la firma congiunta degli amministratori.

L’occasionale coincidenza nella persona del __________________delle qualità di socio e amministratore della s.n.c. e di passivamente legittimato rispetto alla domanda giudiziale di sequestro e alla proponenda domanda di merito non costituisce di per sé un valido motivo per disapplicare il modello di amministrazione congiuntiva tratteggiato dall’atto costitutivo: piuttosto, avrebbero dovuto essere preliminarmente esperite a cura dell’istante le opportune iniziative volte a superare il rilevato difetto di legittimazione processuale.

Non si apprezzano ragioni per discostarsi dal provvedimento reclamato e dalla giurisprudenza ivi richiamata anche con riferimento alla dichiarata carenza di legittimazione attiva della __________________in proprio, dovendo convenirsi che “il prelievo di somme dalle casse sociali da parte dei soci – che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti dalla società – comporta senz’altro il sorgere del diritto della società [e non del socio] di ripetere le somme, che sono state concretamente distribuite, nei confronti di ciascun socio che le abbia fatte proprie” (Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, n.979). L’interesse riflesso prospettato dalla __________________, in qualità di socia, all’accoglimento della domanda non può valere a supplire alla carenza della diversa – e logicamente preliminare – condizione dell’azione costituita dalla “legitimatio ad causam”, né a derogare al disposto di cui all’art. 81 c.p.c.

Si ritiene pertanto giustificato il rigetto in rito della domanda di sequestro.

Non si rinvengono motivi per censurare la statuizione di condanna alle spese, derivante dall’applicazione del principio della soccombenza.

Il reclamo deve essere respinto, ogni altra questione risultando assorbita.

Le spese di lite devono essere poste a carico della parte reclamante nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della limitata attività processuale svolta.

 

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

  • rigetta il reclamo;
  • condanna la parte reclamante al pagamento in favore della parte reclamata delle spese processuali, che liquida in complessivi € __________________per onorari, oltre spese forfettarie in misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
  • visto l’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte

Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 9.11.2021

 

Il Giudice relatore                                                                  Il Presidente

dott. Stefano Palmaccio                                                dott.ssa Alessia De Durante

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