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L’improcedibilità dell’azione di disconoscimento per decadenza – Trib. Arezzo, Sent., 24 giugno 2020 – Pres. rel. Labella

L’art. 244, 4° comma, c.c., novellato dall’art. 18 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, per il quale l’azione di disconoscimento della paternità da parte del padre non può essere proposta oltre il quinto anno dalla nascita del figlio.

Stante la natura decadenziale del termine previsto dall’art. 244 c.c., che afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice, a norma dell’art. 2969 c.c., deve accertarne ex officio il rispetto, dovendo correlativamente l’attore fornire la prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto.

 

Disconoscimento di paternità (azione di) – Rif. Leg. art. 244, co. 4, 2969 c. c..

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di Arezzo, Sezione Civile,

riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti signori Magistrati:

 

Dr.ssa Carmela Labella – Presidente rel.

Dr.ssa Lucia Faltoni – Giudice

Dr. Andrea Mattielli – Giudice on.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. 2885 /2019 R.G.,

 

avente ad oggetto: disconoscimento di paternità,

 

promossa

 

da

 

M.A. nato il (…), in G. IN P. (B.) rappresentato e difeso, per delega in atti, dall’avv. STIMOLA CLAUDIA , ed elettivamente dom.to presso il suo studio

PARTE ATTRICE

 

CONTRO

 

C.P., nata il (…) , in G. IN P. (B.) elettivamente dom.ta presso l’avv. BIANCHINI SIMONA, che la rappresenta e difende come in atti

PARTE CONVENUTA

 

E

 

M.F., nato a M. (A.), il (…), in persona del Curatore Speciale, avv. Cellai Sidonia ( come da provvedimento del Giudice Tutelare del 6.08.2019), elettivamente dom.ta presso l’avv. DONATI ANNA, che lo rappresenta e difende come in atti

PARTE CONVENUTA

 

Con l’intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo

INTERVENUTO

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2019, M.A., proponeva azione di disconoscimento di paternità nei confronti del figlio M.F., nato in data 02.05.2014, e della moglie C.P. assumendo di aver contratto matrimonio con la C. in data 20.01.2007 e che quest’ ultima, madre del minore, aveva omesso di riferire ad esso attore di aver intrattenuto, durante il periodo di concepimento del minore, rapporti intimi con un altro uomo, generando nel proprio compagno la falsa rappresentazione di essere il padre biologico. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che esso attore non era il padre biologico del minore, con ogni conseguenziale ordine all’ ufficiale di stato civile e con vittoria delle spese del giudizio.

Costituendosi in giudizio, C.P. non si opponeva alla domanda di parte attrice.

Con comparsa depositata in data 16 gennaio 2020 si costituita M.F., in persona del Curatore Speciale, avv. Cellai Sidonia, ed esponeva che F.M. era venuto alla luce in data 2.05.2014 e solo ad agosto 2019 il padre aveva depositato istanza per la nomina di un curatore speciale, cui aveva notificato la citazione il 20.09.2019; che, a dire di esso esponente, il novellato art. 244 c.c. prevedeva che il marito poteva disconoscere il figlio entro un anno dalla nascita o, se provava l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, dal giorno in cui ne aveva avuto conoscenza; in ogni caso l’azione non poteva essere mai esercitata oltre cinque anni dalla nascita del minore; che, a dire di esso curatore speciale, la legge si preoccupava di tutelare anche il bambino, i suoi sentimenti e il senso di “appartenenza” che una paternità – seppur adottiva – generava sempre in chi viveva con dei genitori; che, peraltro, il termine quinquennale, che determinava l’improcedibilità dell’azione, era rilevabile d’ufficio, stante consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, a dire di esso convenuto “( …) in tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine previsto dall’art. 244 cod. civ., di natura decadenziale, afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, a norma dell’art. 2969 cod. civ., deve accertarne “ex officio” il rispetto, dovendo correlativamente l’attore fornire la prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza neppure che possa spiegare rilievo, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l’eventuale decorso del termine stesso (…) “(Cass. n. 785/2017). Tutto ciò premesso, chiedeva, in rito, di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea in quanto proposta oltre il termine decadenziale perentorio, di cui all’art. 244, comma quarto, c.c.; nel merito, rigettare la domanda in quanto contraria al prevalente interesse del minore; con vittoria di spese del giudizio.

All’udienza del 21 gennaio 2020, la causa passava in decisione, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.c., rimasti sospesi dal 9.03.2020 sino all’ 11 maggio 2020, ex art. 83, comma secondo, D.L. n. 18 del 2020 ed ex art. 36, comma secondo, D.L. n. 23 del 2020, e, dunque, andati definitivamente a scadere in data 15.06.2020.

L’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Ed, infatti, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Collegio non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr, in tal senso, Cass. Sez. I, sentenza n. 785 del 13/01/2017 ), “(…) In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine, di natura decadenziale, previsto dall’art. 244 c.c. afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, giusta l’art. 2969 c.c., deve accertarne “ex officio” il rispetto, mentre l’attore deve correlativamente fornire la prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l’eventuale decorso del termine stesso (…)”.

Nel caso in esame è pacifico che il minore F. sia nato in data 02.05.2014 e, del resto, la circostanza risulta anche provata dalla documentazione allegata all’ atto di citazione.

Inoltre, dalla documentazione pure allegata all’atto di citazione emerge che l’atto di citazione è stato notificato ad entrambi i convenuti in data 20.09.2019.

E’ evidente, pertanto, che alla data del 20.09.2019 era oramai decorso il termini di cinque anni di cui all’art. 244, comma quarto, c.c..

Ed, infatti, ai sensi del citato art. 244, comma quarto, c.c. “(…) Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita (…)” del minore.

E’ appena il caso di evidenziare che l’eccezione è rilevabile d’ ufficio in quanto la norma mira a tutelare l’interesse del minore, la cui tutela è centrale anche nell’ azione di disconoscimento della paternità, atteso che la ricerca della verità biologica non ha preminenza assoluta, in quanto, in un’ ottica di bilanciamento, devono garantirsi anche la certezza e la stabilità degli status, nonché dei rapporti affettivi sviluppatisi all’interno della famiglia e l’identità così acquisita dal figlio, non necessariamente correlata al dato genetico.

Non resta, pertanto, che dichiarare l’improcedibilità dell’azione di disconoscimento in parola per intervenuta decadenza, ex art. 244, comma quarto c.c..

Ogni altra richiesta e/o questione resta assorbita nella presente decisione.

La natura della controversia ed il non essere entrati nel merito della causa – per aver accolto l’eccezione preliminare – giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.A., con atto di citazione notificato in data 20.09.2019, nei confronti di C.P. e M.F. in persona del Curatore Speciale, avv. Cellai Sidonia, preso atto delle conclusioni del P.M., così provvede:

dichiara l’improcedibilità dell’azione di disconoscimento di paternità per intervenuta decadenza, ex art. 244, comma quarto c.c.;

ogni altra richiesta e/o questione resta assorbita nella presente decisione.

compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Arezzo, il 23 giugno 2020.

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2020.